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Veneto, del. n. 133 – Assunzione di personale con forme di lavoro flessibile


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’assunzione di personale con forme di lavoro flessibile pur non avendo sostenuto spese ad alcun titolo né nell’anno 2009, né nel triennio 2007/2009.

L’ente ha chiesto, inoltre, se i sussidi economici erogabili in relazione allo svolgimento di tirocini formativi rientrino nell’aggregato delle spese di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 133/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 marzo, hanno richiamato il principio espresso dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 1/2017 secondo cui l’ente che non abbia fatto ricorso alle forme di lavoro flessibile previste dall’ordinamento in mancanza né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla “spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente”, purché venga assicurato, comunque, il rispetto dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001, che disciplina le modalità ed i limiti del ricorso al lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti locali.

In relazione alla spesa per i tirocini formativi, i magistrati contabili hanno ribadito che il tirocinio formativo implica comunque l’instaurazione di una relazione che può certamente rientrare nel concetto di rapporto formativo.

In relazione allo svolgimento di tirocini formativi, i magistrati contabili hanno ribadito che la relativa spesa ricade nella nell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

Il tirocinio formativo, infatti, pur non costituendo un rapporto di lavoro in senso proprio, instaura un rapporto tra l’amministrazione e il tirocinante dal quale derivano specifici obblighi e diritti e che, al di là della tipologia contrattuale o convenzionale adoperata per la sua nascita, instaura una relazione che può considerarsi rientrante nel concetto di rapporto formativo in senso ampio (Corte dei conti, sez. Emilia-Romagna, del. n. 268/2013).

Le problematiche connesse alla gestione del personale saranno oggetto di approfondimento nei seminari di studio:

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Veneto del. n. 133 – 17


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