Tra i componenti della commissione di gara non devono sussistere rapporti di dipendenza gerarchica.
Ciò al fine di evitare che il componente “subordinato” possa essere condizionato nelle proprie libere scelte per una sorta di timore reverenziale nei confronti del superiore.
Questo quanto espresso dal Tar Marche, Ancona, con la sentenza n. 108 del 6 febbraio 2017.
Ogni commissario deve essere libero di svolgere in autonomia le proprie valutazioni.
Tale principio generale sarebbe fortemente ostacolato dal fatto che uno dei membri possa esercitare, anche inconsciamente, una qualche “pressione” su uno o più degli altri componenti.
Come rilevato dai giudici amministrativi, uno dei casi in cui tale “pressione” può manifestarsi si verifica proprio quando fra i commissari vi sono rapporti di dipendenza gerarchica.
Indicazioni concettuali ed operative per la corretta gestione delle procedure di gara saranno fornite nei seminari di studio:
- Il MEPA: modalità operative e nuovo codice – Firenze 6 marzo
- Il nuovo Codice dei contratti: problematiche e gestione delle procedure – Firenze 3 aprile
- Nuovo codice Appalti: le principali novità per il settore dei lavori – Firenze 14 marzo