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Revisori partecipate: la nomina fiduciaria non vincola nello svolgimento della funzione


Nei rapporti tra Sindaco e componenti del collegio sindacale di una società a partecipazione pubblica la fiduciarietà deve intendersi esaurita nel momento della individuazione del soggetto ritenuto idoneo a svolgere quella funzione, non potendo invece permanere nel concreto ed obiettivo svolgimento della funzione. È, pertanto, da ritenere illegittima la revoca disposta per il venir meno del rapporto fiduciario.

E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione V con la sentenza n. 677 del 15 febbraio 2017.

I giudici amministrativi hanno dichiarato l’illegittimità della revoca dell’incarico, partendo dall’assunto che i revisori dei conti hanno il delicato compito di sorvegliare la gestione del denaro pubblico e pertanto devono essere espressione di un alto livello di professionalità e di moralità tipico dei ruoli assolutamente neutrali, non solo nell’interesse dei soci ma altresì nell’interesse pubblico generale.

La peculiarità della funzione dei revisori dei conti emerge dalle linee guida approvate dalla Consob nel 2005 sull’indipendenza del revisore, derivate dalla raccomandazione della Commissione europea 16 maggio 2002, per la quale l’indipendenza si esprime nell’integrità e nell’obiettività, la prima garantita dall’alta qualificazione dei soggetti chiamati, la seconda dalla più assoluta imparzialità dell’azione del revisore medesimo. Indicazioni ribadite a livello comunitario dall’articolo 38 della Direttiva 2006/43/UCE, secondo cui gli Stati membri devono assicurare che la revoca e le dimissioni dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile possa avvenire solo per giusta causa e non per divergenze di opinione in merito ai contenuti delle determinazioni da prendere.

Tali principi trovano conferma nel nostro ordinamento, negli art.2399 e 2400 C.C. che dettano le regole sulla nomina alla carica di sindaco revisore nelle società e soprattutto nell’articolo 235, comma 2, del Tuel, che prevede la revoca del revisore solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto.

Sulla scorta di tali riferimenti normativi, la giurisprudenza ha affermato che “E’ principio immanente in tema di cariche elettive dei revisori dei conti degli enti locali quello che esclude la necessità del collegamento fiduciario tra organo che elegge ed organo eletto una volta perfezionata la nomina” (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 3915/2008).


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