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Il danno erariale derivante dalla illegittima aggiudicazione di un appalto


Il dirigente che aggiudica l’appalto ad un soggetto privo dei requisiti di capacità tecnica e dei mezzi previsti come condizioni di ammissioni dal capitolato d’appalto (nonostante la consapevolezza di tale mancanza), risponde dell’esborso finanziario subito dall’ente, condannato dal Tar al risarcimento dei danni di un concorrente.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Sicilia, con la sentenza n. 48 depositata il 26 gennaio 2017.

Nel caso di specie l’ente aveva bandito un appalto per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti giacenti sugli arenili.

La gara era stata definitivamente aggiudicata ad una società che avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, stante la carenza di disponibilità dei mezzi per l’esecuzione dell’appalto (riscontrata durante alcuni sopralluoghi effettuati dopo l’aggiudicazione provvisoria), la cui dettagliata disponibilità con relative caratteristiche era specificamente richiesta dal capitolato speciale d’appalto quale condizione di ammissione dell’offerta.

Un operatore economico partecipante alla gara aveva proposto ricorso al Tar lamentando, quale conseguenza diretta del comportamento illegittimo dell’amministrazione, un pregiudizio, correlato al mancato guadagno per la perdita degli introiti derivanti dal possibile affidamento del servizio.

Il Tar aveva accolto la pretesa risarcitoria avanzata dalla ditta, ritenendo, altresì, sussistente anche l’elemento soggettivo dell’illecito, poiché il provvedimento di aggiudicazione era stato assunto anche a fronte del fatto che la medesima amministrazione era a conoscenza della carenza dei requisiti di partecipazione alla gara da parte dell’aggiudicataria.

I giudici contabili hanno confermato la responsabilità erariale del dirigente che aveva seguito l’intera procedura di gara, dapprima vistando il bando e i relativi allegati, poi svolgendo le funzioni di responsabile unico del procedimento e di presidente di gara, che aveva ritenuto di poter procedere all’aggiudicazione prescindendo dalle previsioni del capitolato speciale.

Il danno è stato quantificato in funzione dell’esborso finanziario sostenuto dall’ente locale sulla base della sentenza del Tar (risarcimento pari al 10% dell’offerta proposta in gara dalla ricorrente, a titolo di lucro cessante, oltre le spese legali liquidate dal giudice amministrativo).

Leggi la deliberazione
CC Giur. Sicilia sent. n. 48 -17

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