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Campania, del. n. 32 – Divieto di assunzione nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle conseguenze scaturenti dalla violazione del Patto di stabilità per l’anno 2012.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 32/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 febbraio, hanno ricordato che l’articolo 43, comma 3-ter, del d.l. 133/2014, aggiunto dall’articolo 1, comma 9, del d.l. 78/2010, prevede che: “Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell’anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell’esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013”.

La norma è destinata agli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario nell’esercizio finanziario e nei quali la violazione del patto di stabilità interno (riferito all’anno 2012 e precedenti) sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013.

In altri termini, è necessaria la ricorrenza di entrambi i presupposti (dichiarazione del dissesto finanziario nel 2012 e violazione del patto accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013).

Come evidenziato dai magistrati contabili, l’articolo 4, comma 1, del d.l.78/2010 consente la disapplicazione delle sanzioni (in particolare, quelle di cui all’articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 183/2011), nei confronti degli enti che non hanno rispettato il Patto “per gli anni 2014 e 2015”. Trattandosi di una norma eccezionale e derogatoria rispetto a talune specifiche sanzioni conseguenti alla violazione del Patto, limitatamente a determinati anni (tanto che il legislatore è dovuto intervenire con l’articolo 1, comma 760, della legge 208/2015, per estenderne l’applicazione anche al mancato rispetto del Patto per l’anno 2015), non può che essere oggetto di una interpretazione letterale e non già di una interpretazione analogica (volta ad estenderne l’ambito soggettivo di applicazione e/o ad introdurre “ulteriori” eccezioni).

Le problematiche connesse alla gestione del personale saranno oggetto di approfondimento nei seminari di studio:

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Campania del. n. 32 – 17


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