Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Campania, del. n. 31 – Precluso lo scorrimento di graduatorie a tempo determinato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere ad assunzioni di unità a tempo determinato e part time al 50% dell’orario ordinario di servizio per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, imputando le relative spese alle somme derivanti dagli introiti delle sanzioni amministrative per violazione del vigente Codice della Strada entro il tetto del 50%.

L’ente ha chiesto inoltre se la proroga al 31.12.2017, disposta dall’art. 1, comma 368, della legge di Stabilità 2017 n. 232/2016 riguardi anche le graduatorie di concorso pubblico a tempo determinato.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 31/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 febbraio, hanno ricordato che il legislatore ha apposto un espresso vincolo di destinazione per il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, consentendo altresì che una quota di tale 50% venga destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro (articolo 208, commi 4, 5 e 5-bis del Nuovo Codice della strada).

Come osservato dai magistrati contabili, tale destinazione deve comunque aver luogo a seguito dell’adozione di apposite disposizioni regolamentari, nonché tenendo conto del fatto che le spese che ne derivano vanno integralmente computate nel novero di quelle sostenute per i contratti del personale temporaneo o con rapporto flessibile, proprio in relazione all’obbligo di riduzione della spesa rispetto a quella sostenuta nell’anno 2009.

Inoltre, come rilevato dai magistrati contabili, l’art. 1, comma 368, della legge 232/2016 ha prorogato al 31/12/2017 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato già vigenti presso le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni al 01/09/2013 (ovvero, alla data di entrata in vigore del d.l. 101/2013), nonché di quelle del personale dei corpi di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del d.l. 112/2008, ovvero dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La disposizione è evidentemente di carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica.

Da evidenziare, inoltre, che la graduatoria a tempo determinato può essere utilizzata esclusivamente per l’assunzione dei vincitori della medesima procedura, rimanendo precluso lo scorrimento per gli idonei (Dipartimento funzione pubblica, circolare n. 5/2013; Parere del Ministero dell’Interno del 28/03/2014)

Ciò in quanto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001 il lavoro a tempo determinato è ammesso “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”.

In sintesi, può, quindi, essere richiesta la disponibilità all’assunzione solo al vincitore della graduatoria a tempo determinato vigente, dopo di che deve essere utilizzata la graduatoria a tempo indeterminato, riguardante la medesima categoria e profilo professionale, già vigente presso l’ente (in tal senso Tar Umbria, sentenza n. 494/2016).

In proposito, il comma 2 dell’articolo 36 del d.lgs. 165/2001 prevede che “le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”.

Se non si dispone di graduatorie proprie è possibile (non obbligatorio) utilizzare una graduatoria a tempo indeterminato formata da altra amministrazione o bandire un nuovo concorso a tempo determinato. Lo scorrimento di una graduatoria a tempo determinato deve, quindi, ritenersi precluso.

Le problematiche connesse alla gestione del personale saranno oggetto di approfondimento nei seminari di studio:

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Campania del. n. 31 – 17


Richiedi informazioni