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Liguria, del. n. 7 – Assunzioni di personale insegnante ed educativo: limiti e modalità


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’interpretazione dell’articolo 1, commi 228-bis, 228-ter e 228-quater della legge 208/2015, in particolare sui limiti di spesa e sulle corrette modalità operative per dare attuazione al piano straordinario di reclutamento del personale educativo e scolastico.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 7/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 febbraio, hanno chiarito che tutte le assunzioni a tempo indeterminato di personale educativo e scolastico, effettuate dall’Ente nel triennio 2016-2018, in attuazione del piano straordinario di cui all’articolo 1, comma 228-bis, della legge 208/2015, a prescindere dalla procedura selettiva utilizzata e dalla circostanza che gli interessati abbiano o meno svolto un pregresso servizio a tempo determinato presso l’Ente medesimo, sono sottoposte soltanto al limite di spesa definito nella stessa disposizione (ovvero l’obbligo di non superare “la spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell’anno educativo e scolastico 2015-2016”), mentre non rientrano nel computo relativo al limite di spesa per assunzioni a tempo indeterminato stabilito nel precedente comma 228 dello stesso articolo 1,della legge 208/2015.

In altri termini, per il triennio 2016-2018, il legislatore ha definito la capacità assunzionale (a tempo indeterminato) degli enti locali su un doppio binario: uno speciale e relativo al personale educativo e scolastico (comma 228-bis), l’altro di carattere generale e valevole per il reclutamento di personale (di qualifica non dirigenziale) appartenente a tutti gli altri profili professionali (comma 228).

Relativamente alle modalità di realizzazione del piano straordinario di reclutamento, il comma 228-ter dell’articolo 1 della legge 208/2015 offre agli enti offrire agli enti la possibilità di percorrere speciali procedure per effettuare le assunzioni previste (stabilizzazione del personale precario).

Le forme di reclutamento ivi contemplate, tuttavia, non costituiscono le uniche modalità disponibili ai fini dell’attuazione del piano straordinario di reclutamento del personale educativo e scolastico.

Gli enti, pertanto, possono dare esecuzione al piano straordinario di assunzioni anche attraverso altre modalità, scelte nell’ambito della propria autonomia organizzativa, non necessariamente conducenti al risultato di stabilizzazione di personale “precario”.

In particolare, sarà possibile esperire le procedure concorsuali, ancora speciali, previste dal comma 228-quater dello stesso articolo 1, della legge 208/2015, oltre che, ovviamente, le ordinarie procedure selettive di cui all’articolo 35, comma 1, lett. a), del d.lgs. 165/2001, ivi compreso l’utilizzo di una graduatoria relativa a concorso già espletato (ovviamente riferite ai profili professionali in questione).

Come evidenziato dai magistrati contabili, ai fini delle assunzioni da effettuare, l’Ente è tenuto a rispettare l’ordine della graduatoria pregressa utilizzata e non può riconoscere a soggetti con requisiti di servizio a tempo determinato i benefici di una riserva di posti non previsti nel bando di concorso.

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CC Sez. controllo Liguria del. n. 7 – 17


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