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La consulenza gestionale si configura come appalto di servizi


La consulenza gestionale, che abbina all’elaborazione di valutazioni e soluzioni a problemi posti dall’amministrazione anche la gestione materiale delle azioni necessarie a risolvere i problemi, in funzione della decisione assunta prendendo come base l’apporto consulenziale fornito, ricade nell’ambito dell’appalto di servizi e non della tipica consulenza prevista dal d.lgs. 165/2001.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Piemonte, con la sentenza n. 6 depositata il 23 gennaio 2017.

Nel caso di specie l’ente aveva affidato all’esterno, tramite procedura ad evidenza pubblica, la realizzazione del piano di riorganizzazione avente per oggetto i comparti del commercio ambulante dei mercati e del commercio in forma itinerante su aree pubbliche, nonché il servizio di assistenza al settore di Polizia Amministrativa e Commercio.

La procura aveva contestato la natura dell’incarico, ritenuto una vera e propria consulenza, nonché la mancata vigilanza e la carenza di adeguati controlli in ordine all’esatto e completo svolgimento di tutte le prestazioni fissate nell’atto negoziale, con riferimento alla fase esecutiva del contratto.

Di diverso avviso i giudici contabili secondo cui, al contrario, l’amministrazione comunale aveva legittimamente bandito una procedura di appalto per l’affidamento di un servizio di consulenza gestionale, previsto nell’elenco dei servizi del Codice dei contratti pubblici (CPV 79411000-8 “Servizi di consulenza gestionale”), avente ad oggetto l’implementazione di strumenti, misure e soluzioni mirati a supportare la governance e l’indirizzo strategico dell’amministrazione.

Il collegio ha tuttavia rilevato la responsabilità amministrativa del Rup che non aveva esperito le necessarie verifiche periodiche per riscontrare la piena corrispondenza e concordanza, quantitativa e qualitativa, tra le clausole contrattuali e le attività in concreto svolte dalla società aggiudicataria.

Alla luce della circostanza che alcune azioni oggetto dell’appalto non erano state realizzate ed altre non avevano assicurato il raggiungimento di una parte degli obiettivi istituzionali che l’appalto mirava a garantire, il Rup avrebbe dovuto rilevare il parziale difetto di conformità delle prestazioni.

Leggi la sentenza
CC Giur. Piemonte sent. n. 6 -17

 


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