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Umbria, del. n. 2 – Riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 1, comma 236, della legge 20/2015, in particolare sul criterio da seguire per determinare la riduzione del fondo in proporzione alla diminuzione della consistenza del personale in servizio.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 2/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 febbraio, hanno richiamato il criterio elaborato dalla Sezione Lombarda con la deliberazione n. 324/2011 secondo cui la consistenza dei fondi per la contrattazione integrativa deve essere “…conteggiata a saldo comparando l’entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza al 1 gennaio del medesimo anno, tenendo conto della data di cessazione delle singole unità e in considerazione del diritto dei cessati all’attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell’anno solare di cessazione. Si opererà, così, una riduzione non della quota intera, ma del rateo, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento”, mentre, a far data dall’anno successivo (nel caso di specie nel 2017), “si applicherà la riduzione della quota annuale intera per le cessazioni del 2011 (2016 nel caso di specie) e, se dovessero intervenire ulteriori cessazioni nel 2012 (2017 nel caso di specie), del rateo ad esse corrispondenti. Identico calcolo sarà applicato per il 2013, in riferimento alle cessazioni intervenute, eventualmente, nel 2012, per l’intero, e in ragione del rateo per quelle intervenute nel 2013, in modo da rispettare l’automatismo previsto dalla norma senza intaccare il diritto dei cessati dall’attribuzione del trattamento economico accessorio per il periodo di permanenza in servizio”.

I magistrati contabili non hanno condiviso l’interpretazione fornita dalla Ragioneria dello Stato con la circolare n. 12 del 23 marzo 2016 secondo cui la riduzione deve essere effettuata sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento (nel caso in esame il 2016) rispetto al valore medio dell’anno 2015 (il valore medio è rappresentato dalla media aritmetica dei presenti al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno e la variazione percentuale tra le due medie rappresenta la misura della riduzione da operare sul fondo).

Come evidenziato dai magistrati contabili, nonostante la legge faccia riferimento solo alle cessazioni intervenite nell’anno di riferimento (da cui conseguono la riduzione del fondo), la scelta applicativa della Ragioneria comporta un ingiustificato incremento della riduzione del fondo 2016, poiché il metodo calcola la riduzione sommando alle cessazioni 2016 anche le cessazioni 2015 (pro quota, ossia metà del loro valore medio annuo).

Si segnalano i ns. seminari in materia di personale

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Umbria del. n. 2 – 17


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