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Sicilia, del. n. 32 – Conseguenze mancato rispetto patto stabilità


Una Provincia ha chiesto se il mancato rispetto del patto di stabilità possa costituire un motivo ostativo al riconoscimento, a favore dei dirigenti, dell’incremento delle risorse destinate ad integrare la retribuzione di posizione e di risultato, sulla base di quanto disposto dall’articolo 26, comma 3, del CCNL.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 32/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 febbraio, hanno ricordato che, con riguardo alle ex Province e alle Città Metropolitane, il legislatore ha introdotto, per l’esercizio 2015, una particolare deroga per l’applicazione delle sanzioni conseguenti al mancato rispetto dell’obiettivo programmatico stabilito dalle norme dettate in materia di patto di stabilità.

Infatti l’articolo 7, comma 1, del d.l. 113/2016 ha stabilito che per i predetti enti, i quali in conseguenza del processo di riordino normativo versano in condizioni di difficoltà finanziaria, in caso di mancato rispetto dell’obiettivo determinato dalle norme in materia di patto di stabilità nell’esercizio 2015, non trova applicazione la sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a) della legge n. 183/2011 (riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato).

Risultano, invero, applicabili, le ulteriori previsioni sanzionatorie previste per gli enti inadempienti.

Con specifico riferimento alle risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa, l’articolo 40, comma 3 quinquies, del d.lgs. 165/2001 subordina la corresponsione delle predette risorse al rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità

L’articolo 40, inoltre, prevede che un’eventuale sottoscrizione di contratti integrativi in sede decentrata in violazione dei vincoli di legge comporti la nullità delle relative clausole e la sostituzione delle stesse sulla base di quanto previsto dagli articoli 1339 e 1419 del Codice Civile ed il successivo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

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CC Sez. controllo Sicilia del. n. 32 – 17


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