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Marche, del. n. 8 – Prepensionamento per rilevata presenza di situazione di eccedenza


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’incremento di ore di un rapporto di lavoro con contratto a tempo parziale e indeterminato, senza una trasformazione a tempo pieno.

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile contabilizzare, ai fini dell’osservanza del vincolo di contenimento della spesa per il personale, il risparmio conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro di una unità lavorativa collocata in pensione anticipata per rilevata presenza di situazione di eccedenza, secondo le disposizioni previste nell’articolo 33 del d.lgs. 165/2001.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 8/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 febbraio, hanno evidenziato che l’applicazione della disciplina dei prepensionamenti per riassorbire la rilevata eccedenza di personale deve consentire un effettivo risparmio, con una riduzione strutturale della spesa di personale debitamente certificata, e i relativi prepensionamenti non possono essere conteggiati nell’immediato come risparmi utili.

A tal proposito, la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione DFP 23777 P-4.17.1.7.1 del 28 aprile 2014, concernente “Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento”, indirizzata alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (tra cui i Comuni), detta le seguenti prescrizioni:

  • le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione (art. 2, comma 3, del d.l. 101/2013).  Dalla riduzione di quest’ultima deve scaturire una diminuzione strutturale della spesa di personale;
  • le cessazioni disposte per prepensionamento, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 24 del d.l. 201/2011, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over (art. 14, comma 7, del d.l. 95/2012);
  • le misure di prepensionamento non si devono ripercuotere negativamente sugli equilibri della finanza pubblica complessivamente intesa, ma anzi devono consentire risparmi.

Spetterà all’ente, nell’ambito dei poteri gestionali di esclusiva competenza e delle connesse responsabilità, procedere alle valutazioni e alle conseguenti determinazioni, tenendo presente l’esigenza imprescindibile di assicurare il puntuale rispetto dei principi, delle limitazioni e dei vincoli delineati dalla disciplina normativa vigente e dal quadro giurisprudenziale.

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Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Marche del. n. 8 – 17


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