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Appalti: nella verifica di anomalia dell’offerta deve essere garantito il contraddittorio


La disciplina delle offerte anomale, di cui all’articolo 97 del nuovo codice, deve essere interpretata in coerenza con i principi comunitari e, in particolare, con l’articolo 69 della Direttiva n. 2014/24 secondo cui “l’amministrazione aggiudicatrice valuta le informazioni fornite consultando l’offerente”, quindi garantendo il pieno contraddittorio con l’impresa.

Questo il principio espresso dal Tar Marche con la sentenza n. 66 del 23 gennaio 2017 con la quale è stato ritenuto illegittimo, e quindi annullato, il provvedimento di esclusione disposto da una stazione appaltante a seguito del sub procedimento di valutazione di anomalia dell’offerta, in quanto non era stato garantito il dovuto contraddittorio.

I giudici amministrativi non hanno condiviso la tesi sostenuta dalla stazione appaltante secondo cui l’articolo 97 del nuovo Codice dei Contratti, delineando un procedimento semplificato rispetto a quello dell’ex articolo 88 del d.lgs. 163/2006, non contempla più alcune fasi obbligatorie, come la richiesta di precisazioni scritte (nel caso in cui le giustificazioni non siano state ritenute sufficienti) e l’audizione diretta dell’offerente (qualora anche le precisazioni non abbiano chiarito dubbi e perplessità rilevati dalla stazione appaltante).

Al contrario, come evidenziato dal Tar, la nuova disciplina delle offerte anomale non differisce significativamente da quella previgente.

Pertanto, dopo la presentazione delle iniziali giustificazioni scritte, qualora permangono ancora dubbi, è necessario garantire il pieno contraddittorio anche, all’occorrenza (se necessario), mediante più passaggi procedimentali, nella forma ritenuta più opportuna.

Del resto, l’articolo 10-bis della legge n. 241/1990 rubricato “Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza” prevede che un provvedimento negativo debba sempre essere preceduto da un contradditorio di merito sui motivi ritenuti ostativi all’attribuzione del bene della vita.

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