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Abruzzo, del. n. 4 – Spese legali superiori da quelle coperte dall’Assicurazione dell’ente


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di rimborsare le spese legali sostenute dai dipendenti coinvolti in un procedimento penale, conclusosi con la piena assoluzione, in quanto la quota rimborsata ai dipendenti medesimi dall’assicurazione stipulata dall’Ente è risultata insufficiente.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 4/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 gennaio, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto non ravvisando un problema legato ad interpretazione di norme, quanto, piuttosto a profili gestionali (incapienza della quota rimborsata dall‘assicurazione) per i quali l’ente rimane l’unico deputato ad individuare discrezionalmente le azioni da intraprendere.

Come evidenziato dai magistrati contabili, il rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti per ragioni strettamente attinenti alle attività svolte è disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale.

La disciplina è contenuta, per il personale, nell’articolo 28 del CCNL 14.9.2000.

Per i dirigenti si deve fare riferimento alle disposizioni sostanzialmente analoghe contenute nell’articolo 12 del CCNL 12.2.2002.

Nello specifico, il diritto al rimborso delle spese legali è condizionato dai seguenti presupposti:

  1. le spese legali possono essere sostenute dall’ente solamente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio;
  2. è necessario che non sussista conflitto di interessi;
  3. il rimborso può essere riconosciuto entro il limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 24/2012, cioè del provvedimento con cui sono stati dettati i criteri per la quantificazione delle spese legali da parte dei giudici;
  4. occorre che il dipendente sia stato assolto in via definitiva;
  5. la scelta del legale deve essere di comune gradimento.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Abruzzo del. n. 4 – 17


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