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Concessioni aeroportuali: si applica il codice dei contratti


Le concessioni di gestioni aereoportuali non costituiscono un settore speciale, sottratto in quanto tale dall’ambito di operatività del nuovo Codice dei contratti pubblici, nel quale non si rinviene alcuna norma dalla quale desumere una “sottrazione” per specialità dell’intero comparto delle concessioni aeroportuali dalla sua sfera di applicazione.

Questo il principio espresso dal Tar Catanzaro, con la sentenza n. 75 del 19 gennaio 2017.

Nel caso di specie l’ENAC aveva indetto una procedura aperta, articolata in due lotti, per l’affidamento in concessione della gestione totale di due aeroporti per una durata trentennale e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il bando di gara era stato impugnato da una società per azioni a totale partecipazione pubblica operante nel settore che aveva contestato, oltre all’eccessiva restrizione dei requisiti di ammissione economico-finanziari richiesti per la presentazione delle offerte, la mancata indicazione, nel bando e nel disciplinare di gara, del valore della gara, nonché la mancata indicazione dei parametri utilizzati per il suo calcolo.

L’ENAC spa aveva sostenuto la non applicabilità, alle concessioni di gestione aereoportuali, del codice dei contratti pubblici, indicando quale normativa di riferimento gli artt. 704 e 705 del Codice della Navigazione.

Come evidenziato dai giudici amministrativi tale tesi, autorevolmente sostenuta nella vigenza del d.lgs. 163/2006, in cui mancava una disciplina specifica per i contratti di concessione, salvo il rinvio ai principi generali di cui all’articolo 30 del medesimo d.lgs. 163/2006, non è confortata dall’attuale quadro normativo di derivazione eurounitaria.

Va osservato, infatti, che l’articolo 704 del Codice delle Navigazioni concernente le concessioni di servizi aventi ad oggetto la gestione di aeroporti, prevede che il provvedimento concessorio sia adottato all’esito di una selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la “normativa comunitaria”.

Il rinvio mobile alla “normativa comunitaria” deve essere oggi integrato, come è noto, anche dalla Direttiva 2014/23/UE sui “contratti di concessione”.

A tal proposito il d.lgs. 50/2016 determina, con precise disposizioni, il suo ambito oggettivo di applicazione, specificando le tipologie di contratti esclusi (titolo II del d.lgs. 50/2016, in particolare artt. 17 e 18 concernenti esclusioni specifiche per alcune tipologie di concessioni di servizi) e prevede norme peculiari per particolari concessioni (articolo 178, sulle concessioni autostradali).

Da nessuna di tali disposizione, in particolare, è evincibile una esclusione per la tipologia, particolarmente complessa, delle concessioni di gestione aeroportuali.

Il d.lgs. 50/2016, inoltre, contiene, così come richiesto dal legislatore europeo, una disciplina sistematica dell’istituto della concessione (artt. 164-169).

Sull’istituto, i giudici amministrativi hanno fornito alcune interessanti precisazioni, osservando che:

ü  l’art. 167 del d.lgs. 50/2016 che impone, fra l’altro, in capo al concedente, l’obbligo informativo analitico sul “metodo di calcolo del valore stimato”, costituisce – anche per la sua collocazione normativa – una norma di dettaglio, applicabile come tale esclusivamente alle concessioni sopra soglia comunitaria (ovvero con valore pari o superiore alla soglia di 5.225.000);

ü  per la concessione “sotto soglia” europea restano peraltro pienamente applicabili i principi di cui all’articolo 30 comma 1 (economicità, efficacia, tempestività e correttezza) nonché quello di rotazione e di favor partecipationis delle microimprese, piccole e medie imprese (ex art. 36 del d.lgs. 50/2016);

ü  il valore economico della concessione posta in gara costituisce un elemento essenziale da indicare necessariamente negli atti di gara;

ü  è necessario applicare il principio del soccorso istruttorio, di cui all’art. 83 comma 8 del d.lgs. 50/2016, che costituisce una applicazione dei più ampi principi generali di trasparenza, semplificazione ed economicità dei mezzi giuridici richiamati anche dall’articolo 1 della legge 241/1990.

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