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Puglia, del. n. 11 – Rimborso spese legali sostenute da dipendente comunale per giudizio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere al rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente comunale per un procedimento penale attivato per la sua qualità di responsabile del settore progettualità tecnica dell’Ente per i reati di cui agli articoli 479, 323 e 328 del codice penale.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 11/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 gennaio 2017, pur dichiarando inammissibile il quesito posto hanno evidenziato che l’articolo 86, comma 5, del Tuel, come modificato dal d.l. 78/2015, prevede che “gli enti locali di cui all’art. 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’art. 13, c. 6, della L. 31/12/2012 n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato;
b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave
“.

A tal proposito, non si può non rilevare come tale disposizione si riferisca solo agli amministratori.

Per i dipendenti pubblici il rimborso delle spese legali è disciplinato dall’articolo 28 del Ccnl del 14 settembre 2000 e condizionato ai seguenti presupposti: “l’esistenza di esigenze di tutela di interessi e di diritti facenti capo all’ente pubblico; l’assenza di dolo e colpa grave in capo al dipendente sottoposto a giudizio; la stretta inerenza del procedimento giudiziario a fatti verificatisi nell’esercizio ed a causa della funzione esercitata o dell’ufficio rivestito dal dipendente pubblico, riconducibili quindi al rapporto di servizio e perciò imputabili direttamente all’amministrazione nell’esercizio della sua attività istituzionale; l’assenza di un conflitto di interesse tra il dipendente e l’ente di appartenenza che permette di procedere ad una nomina del difensore legale di comune accordo tra le parti”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 11 – 16


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