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Revisione straordinaria delle partecipate entro il 23 marzo 2017: alcuni criteri di orientamento


Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175 del 19 agosto 2016) impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare, in aggiunta alla revisione periodica annuale, una “ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni” da deliberare entro il 23 marzo 2017.

A tal proposito si riportano di seguito alcuni criteri e spunti interpretativi espressi dalla Corte dei Conti, sez. Umbria, con la deliberazione n. 130/2016, in occasione della disamina dei piani di razionalizzazione presentati dagli enti.

Il referto illustra l’analisi dei piani di razionalizzazione predisposti dagli enti pubblici aventi sede in Umbria e le conseguenti iniziative assunte sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, commi 611 e 612, della legge n. 190/2014, e contiene altresì considerazioni generali atte ad orientare le determinazioni degli enti nella gestione delle partecipazioni societarie, anche ai fini degli adempimenti previsti dal decreto 175/2016.

L’articolo 24 del d.lgs. 175/2016 disciplina un procedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni che si affianca a quello periodico, imposto annualmente dal precedente articolo 20.

La revisione periodica si sostanzia nella adozione di un “piano di razionalizzazione” entro il 31 dicembre di ogni anno, corredato da un’apposita relazione tecnica, nonché nell’approvazione di una “relazione sull’attuazione del piano” entro il 31 dicembre dell’anno successivo.

In aggiunta, la revisione straordinaria prevede che, entro il 23 marzo 2017 (sei mesi dalla data di entrata in vigore della riforma) ciascuna amministrazione presenti, con provvedimento motivato, la ricognizione delle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016 (data dell’entrata in vigore del decreto) individuando quelle che devono essere alienate.

La revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato dall’ente ai sensi della legge di stabilità 2015.

Prima di tutto, al fine della corretta gestione delle partecipazioni societarie, è necessario che gli enti locali definiscano un efficace sistema di controllo e di vigilanza delle società partecipate, funzionale alla preventiva acquisizione di dati ed informazioni utili alla motivazione della scelta di mantenere o dismettere la partecipazione.

Nello specifico, il socio pubblico deve sottoporre le società partecipate ad un penetrante controllo in ordine alla realizzazione degli obiettivi preventivamente individuati dall’ente, ai reciproci rapporti finanziari, alla situazione contabile, gestionale e organizzativa della società nonché ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente.

La scelta di adottare o mantenere lo strumento societario, inoltre, necessita di una puntuale ed argomentata motivazione (soprattutto nel caso di società in perdita strutturale, le cui partecipazioni si ritenga ciononostante di mantenere).

La valutazione dell’ente, dunque, non può prescindere da un’attenta analisi dei risultati economici e della gestione finanziaria delle società partecipate.

A tal proposito il d.lgs. 175/2016, con l’obiettivo di responsabilizzare maggiormente gli enti, prevede che in caso di perdite reiterate nella partecipata gli enti sono tenuti ad accantonare risorse e a decurtare i compensi agli amministratori (art. 21), nonché a razionalizzare le società con un trend negativo per quattro anni nell’ultimo quinquennio (artt. 20 e 24).

Da una lettura complessiva del decreto, emerge evidente l’intento del legislatore di dare nuovo impulso al riordino e alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche anche mediante la previsione di pesanti sanzioni.

Sul punto, occorre distinguere a seconda che sia violata la procedura ordinaria delineata all’articolo 20 del d.lgs. 175/2016, oppure quella straordinaria descritta all’articolo 24 dello stesso testo.

Nel primo caso, il testo unico prevede sanzioni pecuniarie piuttosto rilevanti (da un minimo di 5.000 a un massimo di 500.000 euro) in caso di mancata adozione del piano di razionalizzazione periodica, di mancata comunicazione e di mancata predisposizione della relazione sull’attuazione delle misure.

Viene fatto salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile.

Nel secondo caso, in presenza di mancata adozione dell’atto di ricognizione straordinaria ovvero di mancata alienazione nei termini prescritti (1 anno dalla conclusione della ricognizione), non è prevista alcuna sanzione pecuniaria ma si stabilisce che il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali sulle partecipate.

In tal caso si prospettano due opzioni per l’inadempiente: rimediare al ritardo alienando la società oppure liquidarla in denaro sulla base dei criteri stabiliti dal codice civile agli artt. 2437-ter e 2437-quater (articolo 24, comma 5, del d.lgs. 175/2016).

Emergono, quindi, per le amministrazioni pubbliche controllanti importanti obblighi e adempimenti per mettere a punto idonei strumenti di corporate governance.

I comuni sono tenuti a provvedere, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione azionaria, ad un effettivo monitoraggio sull’andamento delle società partecipate, al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell’ente.

Si ricorda, infatti, che per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, dalla trasgressione di questi obblighi e dal perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.

A tal fine, come più volte evidenziato dai magistrati contabili, è necessario prestare particolare attenzione allo sviluppo di strutture organizzative e di professionalità interne capaci di supportare efficacemente gli organi di governo nel monitoraggio delle società partecipate.

Si segnala che indicazioni concettuali ed operative per attuare l’attività di controllo e monitoraggio sugli organismi partecipati, alla luce delle novità disciplinate dal Decreto di riforma 175/2016, saranno fornite nel seminario di studi “Società: le scadenze e gli adempimenti dopo il d.lgs.175/2016”.
Oltre ai seminari a catalogo, SELF organizza, su richiesta, iniziative formative personalizzate, da realizzare in house, direttamente presso la sede dell’ente richiedente.
Gli obiettivi, i contenuti e la durata degli interventi vengono definiti con riguardo alle esigenze di volta in volta rappresentate.
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