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La responsabilità della stazione appaltante per i danni derivanti a terzi dall’esecuzione dell’opera


In tema di appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di ingerenza della p.a. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l’ente committente.

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25408 del 12 dicembre 2016, con la quale è stata affermata la corresponsabilità di una stazione appaltante per i danni arrecati a due privati cittadini dall’impresa appaltatrice dei lavori di completamento di un raccordo stradale.

Nel caso di specie, il protrarsi dei lavori per un periodo di gran lungo superiore al previsto, aveva determinato, sia mediante lo sbarramento della via di accesso sia attraverso l’accumulo di materiali di risulta, l’impraticabilità di un ristorante gestito in un bene immobile di proprietà di due privati cittadini, con conseguente risoluzione anticipata del rapporto di locazione.

La Corte di appello aveva escluso la responsabilità dell’ente appellante, attribuita unicamente all’appaltatore.

Di diverso avviso la Corte di Cassazione secondo cui, al contrario, la doverosa ingerenza imposta dalla natura pubblicistica dell’appalto esclude l’esonero di responsabilità per la stazione appaltante che ha il dovere di ingerirsi nell’esecuzione dell’opera per verificare l’evoluzione delle situazioni di fatto correlate alla fase di realizzazione (Cass., 27 gennaio 2012, n. 1263; Cass., 22 febbraio 2008, n. 4591, Cass., 5 ottobre 2000, n. 13266).


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