Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della nuova disciplina degli incentivi per funzioni tecniche contenuta nell’articolo 113 del d.lgs. 50/2016.
I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 204/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 gennaio 2017, hanno ribadito che:
- l’incentivo per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 d.lgs. 50/2016 può essere riconosciuto sia per gli appalti di lavori, sia per quelli di servizi e forniture: ciò in quanto la ratio della disposizione legislativa di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 e del criterio direttivo di delega deve essere individuata nella previsione di un compenso incentivante per stimolare una più attenta gestione delle fasi della programmazione e dell’esecuzione (prevista per tutte e tre le tipologie di contratti pubblici di appalti: lavori, servizi e forniture). In tal senso, Corte dei conti, sez. Lombardia, del. n. 333/2016.
- il compenso incentivante previsto dall’articolo 113 d.lgs. 50/2016 non può essere riconosciuto nel caso di progettazione interna in quanto le prestazioni finanziabili con il fondo sono esclusivamente quelle indicate al comma 2 (tra cui non sono menzionate quelle di progettazione interna).
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cc-sez-controllo-puglia-del-n-204-16