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Appalti: esclusione automatica per mancata osservanza dei minimi tabellari


E’ illegittima la clausola della lex specialis che prevede l’esclusione automatica delle offerte che riportino un costo del lavoro inferiore a quello stabilito dalla tabella ministeriale di cui al DM 13 febbraio 2014.

Questo il principio ribadito dall’Anac nella delibera n. 1092 del 26 ottobre 2016 con la quale è stato ribadito che la mancata osservanza dei minimi tabellari non è sufficiente, di per sé, a determinare una esclusione a priori del concorrente in quanto è sempre necessario che venga consentito all’impresa di spiegare in contraddittorio le reali condizioni contrattuali e organizzative utilizzate, con riferimento all’eventuale scostamento o meno dai minimi tabellari previsti.

In tale contesto assume una fondamentale importanza il sub-procedimento di verifica della congruità delle offerte previsto dall’articolo 97 del d.lgs. 50/2016 che impone alla stazione appaltante di assegnare al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle spiegazioni, al precipuo fine di accertare l’affidabilità o meno dell’offerta.

Solo a seguito del contraddittorio, nel caso in cui il concorrente non dimostri il rispetto delle norme poste a tutela dei diritti sociali, ambientali e del lavoro, la stazione appaltante è tenuta a escludere il concorrente.

In tal senso, si segnala la recente sentenza n. 1315 del 15 dicembre 2016 del Tar Reggio Calabria secondo cui, nell’esecuzione degli appalti pubblici, gli operatori economici sono tenuti a rispettare le norme poste a tutela dei diritti sociali, ambientali e del lavoro, essendo preciso obbligo della stazione appaltante chiedere i necessari giustificativi in sede di verifica sull’anomalia dell’offerta.


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