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Appalti: è sanabile la mancata indicazione della terna dei subappaltatori


L’omessa indicazione della terna dei subappaltatori deve essere richiesta in via integrativa, attraverso il meccanismo del soccorso istruttorio cd. oneroso, trattandosi di irregolarità essenziale ma sanabile dietro pagamento della sanzione pecuniaria.

Questo il principio espresso dal Tar Lombardia, Brescia, con la sentenza n. 1790 del 29 dicembre 2016, con la quale è stato respinto il ricorso presentato da una ditta che aveva contestato la mancata esclusione dell’aggiudicataria che pur dichiarando l’intenzione di subappaltare una quota percentuale della commessa, aveva omesso di indicare i nomi dei tre subappaltatori, come richiesto dal bando di gara in conformità all’articolo 105, comma 6, del Codice dei contratti.

L’articolo 105, comma 6, del d.lgs. 50/2016 impone di enucleare sin dalla gara una terna di nomi di subappaltatori, “qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione”.

Tuttavia, come evidenziato dai giudici amministrativi, l’articolo 83, comma 9, del nuovo Codice dei contratti limita l’esclusione dei concorrenti ai soli casi di irregolarità insanabili, individuate con le “carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.

Diversamente, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale nella redazione del D.G.U.E, la stazione appaltante è tenuta ad attivare il cd. “soccorso istruttorio”.

 


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