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Affidamenti mediante “adesione postuma” a gare bandite da altra stazione appaltante


Con un comunicato congiunto AGCM-ANAC del 21 dicembre 2016, le Autorità hanno chiarito che è possibile aderire successivamente, senza confronto competitivo, agli esiti di una gara bandita da un’altra amministrazione a condizione che la clausola di adesione postuma prevista nella documentazione di gara sia circoscritta e ben determinata sia sotto il profilo soggettivo (stazioni appaltanti che potranno aderire alla gara) che oggettivo (valore massimo di affidamento postumo consentito).

Come ricordato dalle Autorità la stazione appaltante, al momento dell’avvio della procedura di affidamento, è tenuta a quantificare ed a esplicitare nei documenti di gara il valore stimato dell’appalto, ovvero l’importo totale pagabile (ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto).

Pertanto, il meccanismo di adesione postuma può legittimamente utilizzarsi a condizione che:

  • ·         la clausola di adesione postuma indichi in modo sufficientemente chiaro, determinato ed omogeneo, la perimetrazione delle stazioni appaltanti che potranno eventualmente aderire, nonché il valore economico complessivo massimo delle eventuali adesioni ed estensioni consentite;
  • ·         l’adesione successivamente disposta avvenga senza alcuna rinegoziazione delle condizioni prestazionali ed economiche formulate in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario e definite dalla lex specialis della gara originaria.

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