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Piemonte, del. n. 145 – Rimborso spese giudiziali sostenute dagli amministratori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla disciplina relativa alla rimborsabilità delle spese legali sostenute da amministratori comunali, in particolare sull’esatto significato da attribuirsi alla locuzione “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” di cui al comma 5 dell’art. 86 del Tuel, così modificato dall’articolo 7 bis della legge n. 125/2015.

I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 145/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 dicembre, hanno ribadito che il rimborso delle spese legali, anche a favore degli amministratori, non deve comportare un incremento generale delle spese afferenti alla finanza pubblica nel suo complesso (Corte dei conti sez. Marche, del. n. 74/2016; sez. Puglia, del. n. 33/2016).

In altri termini, la locuzione “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” fissa un limite invalicabile di spesa rappresentato per l’ente locale dalle spese di funzionamento risultanti dal rendiconto del precedente esercizio.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-piemonte-del-n-145-16


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