Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla disciplina relativa alla rimborsabilità delle spese legali sostenute da amministratori comunali, in particolare sull’esatto significato da attribuirsi alla locuzione “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” di cui al comma 5 dell’art. 86 del Tuel, così modificato dall’articolo 7 bis della legge n. 125/2015.
I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 145/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 dicembre, hanno ribadito che il rimborso delle spese legali, anche a favore degli amministratori, non deve comportare un incremento generale delle spese afferenti alla finanza pubblica nel suo complesso (Corte dei conti sez. Marche, del. n. 74/2016; sez. Puglia, del. n. 33/2016).
In altri termini, la locuzione “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” fissa un limite invalicabile di spesa rappresentato per l’ente locale dalle spese di funzionamento risultanti dal rendiconto del precedente esercizio.
Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-piemonte-del-n-145-16