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Liguria, del. n. 105 – Debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla disciplina dei debiti fuori bilancio, in particolare se la nozione di “sentenze esecutive”, contenuta nel primo comma dell’articolo 194 del Tuel, ricomprenda anche le ordinanze di assegnazione in pagamento di crediti, previste nell’articolo 553 c.p.c.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 105/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 dicembre, hanno evidenziato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, civile (Cass. 18 marzo 2003, n. 3976; 3 giugno 2015, n. 11493; 10 maggio 2016, n. 9390) e amministrativa (C.d.S. Adunanza plenaria 10 aprile 2012, n. 2), l’ordinanza di assegnazione si qualifica come “titolo esecutivo che, munito della relativa formula, può essere portato ad esecuzione dal creditore assegnatario (già pignorante) contro il terzo pignorato”, suscettibile di essere dedotto anche nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’articolo 112, comma 3, lett. c) c.p.a.

Pertanto, essendo dotata di efficacia esecutiva al pari di una sentenza di condanna di primo grado, l’ordinanza di assegnazione di crediti ex articolo 553 c.p.c. è, senza alcun dubbio, titolo idoneo per consentire il riconoscimento di obbligazioni fuori bilancio ex articolo 194 del Tuel.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-liguria-del-n-105-16


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