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Umbria, del. n. 113 – Segretario della commissione elettorale circondariale: gettone di presenza


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di corrispondere il gettone di presenza al Segretario della Sotto Commissione Elettorale Circondariale (S.C.E.C.), con spesa a carico dei fondi della Commissione.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 113/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 dicembre, hanno evidenziato che l’articolo 2, comma 30, della legge 244/2007, nel disporre che “l’incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute”, ha sancito la gratuità dell’incarico dei “componenti” ma nulla ha disposto circa il compenso spettante al segretario (il quale, alla luce del vigente quadro normativo, non è assimilabile ai componenti delle Commissioni e delle Sottocommissioni).

Nel silenzio della legge 244/2007, alcune Sezioni di controllo l’Ente hanno riconosciuto, agli enti che appartengono alla circoscrizione elettorale in cui insiste la Commissione o la Sottocommissione, la facoltà di corrispondere un gettone di presenza al segretario della Commissione o Sottocommissione elettorale in quanto non espressamente vietato dalla normativa vigente (Sez. Toscana, del. n. 144/2009; Sez. Lombardia, del. n. 307/2010; Sez. Piemonte, del. n. 4/2010).

Tuttavia, come evidenziato dai magistrati contabili, il principio di onnicomprensività della retribuzione sancisce il divieto di erogare compensi ai dipendenti pubblici in tutti i casi in cui l’attività svolta dall’impiegato sia riconducibile alla qualifica o a funzioni e obblighi connessi alla sua posizione organizzativa e/o all’ufficio ricoperto o comunque corrispondenti a mansioni rientranti nei normali compiti di servizio (Sez. Friuli Venezia Giulia, del. n. 27/2012; Sez. Campania, del. n. 348/2016).

Di conseguenza, l’ente locale dovrà evitare di corrispondere al dipendente pubblico chiamato a svolgere le attività di segretario della Sottocommissione elettorale un “compenso aggiuntivo” laddove tali compiti siano riconducibili a “funzioni e poteri connessi alla sua qualifica e all’ufficio ricoperto” o corrispondano “a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio” (Cons. Stato, V, 2 ottobre 2002, n. 5163), nonché qualora le medesime attività siano svolte durante l’orario di lavoro e siano comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici (Corte dei conti, Sez. Piemonte, del. n. 33/2011; Sez. Sardegna, del. n. 13/2010; Sez. Abruzzo, deli. n. 13/2010; Sez. Toscana, deliberazione n. 144/2009).

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-umbria-del-n-113-16


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