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Marche, del. n. 160 – Trasformazione da consorzio a società: compensi amministratori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere un compenso agli amministratori della società che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani con un affidamento in house providing da parte dell’Autorità Territoriale d’Ambito provinciale.

L’ente ha premesso che nel 2013 l’organismo partecipato aveva forma consortile e pertanto nessun compenso era stato più riconosciuto ai componenti del consiglio di amministrazione, in applicazione dell’art. 5, comma 7, d.l. 78/2010.

La trasformazione della forma dell’ente da consorzio obbligatorio a società a responsabilità limitata, avvenuta nel 2014, ha reso applicabile la disciplina prevista per tali persone giuridiche, ponendo però il problema della impossibilità di ridurre un costo che nel 2013 era stato pari a zero (ma che non lo sarebbe stato se l’organismo in questione nel 2013 fosse stato una società).

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 160/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 dicembre, hanno evidenziato che anche a seguito dell’emanazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con d.lgs. 175/2016, la norma di cui all’articolo 4, comma 4, d.l. 95/2012 è tuttora in vigore e applicabile (non essendo ancora stato emanato il decreto che disciplinerà la materia per il futuro).

Tale disposizione fissa il limite del costo annuale sostenuto per i compensi delle società: sul costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013 per i compensi degli amministratori di società partecipate da comuni e province e quantificato ai sensi della legge 296/2006 e del d.l. 78/2010, deve essere operata una riduzione del 20% (invece, per le società partecipate da enti diversi da comuni e province, non incise dal limite della legge 296/2006, è comunque imposto un taglio rispetto al costo storico del 2013).

Nel caso di specie (trasformazione da consorzio a società con conseguente assenza di costi riferiti al 2013), il vincolo di riduzione all’80% dovrebbe essere riferito al costo complessivo dell’ultimo esercizio in cui gli amministratori dell’allora consorzio avevano ricevuto un compenso, salvo che qualcuna delle persone fisiche che ricoprivano tali incarichi nel 2013 fosse anche amministratore di un ente aderente al consorzio e, quindi, comunque escluso dal diritto al compenso quand’anche l’organismo avesse avuto veste societaria (ai sensi dell’art. 1, comma 718, l. n. 296 del 2006) e ferma rimanendo la compatibilità delle somme in precedenza erogate con l’applicazione congiunta dei vincoli di cui agli artt. 1, commi 725 e 726, della legge 296/2006 e 6, comma 6, d.l. 78/2010.

SELF segnala il seminario di StudiSocietà: le scadenze e gli adempimenti dopo il d.lgs.175/2016 in programma il 27 gennaio 2017.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-marche-del-n-160-16


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