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Piemonte, del. n. 134 – Consorzi per i quali è obbligatoria la soppressione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione delle norme che disciplinano l’obbligo di soppressione dei consorzi, in particolare se sia riconducibile tra quelli per i quali è prevista la soppressione il Consorzio avente quale scopo l’organizzazione di soggiorni – vacanze, in particolare a favore dei minori ed anziani appartenenti ai Comuni che lo compongono.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 134/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 novembre, hanno ribadito che per i consorzi socio – assistenziali classificabili nella categoria dei consorzi di servizi non opera l’obbligo di soppressione (ai sensi dell’art. 1, comma 130 bis, della legge 56/2014), mentre a carico dei consorzi socio – assistenziali qualificabili quali consorzi di funzione opera l’obbligo di soppressione, ai sensi dell’art. 1, comma 186, della legge 191/2009.

Spetta al comune, nell’esercizio della propria sfera di autonomia, la specifica valutazione circa la riconducibilità del consorzio tra i consorzi socio assistenziali, e se sia un consorzio di funzioni, per i quali è prevista la soppressione, ovvero tra i consorzi socio assistenziali di servizi, per il quali non è previsto l’obbligo di soppressione.

L’ente è tenuto a verificare, inoltre, l’assenza di duplicazione di strutture per la gestione delle medesime attività.

Ciò in quanto l’articolo 2, comma 28, della legge 244/2007, imponendo la semplificazione nella gestione dei servizi, delle funzioni e delle strutture, consente all’amministrazione comunale di aderire ad un’unica forma associativa per gestire il medesimo servizio.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-piemonte-del-n-134-16


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