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Mepa: legittima l’esclusione se si omette l’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale


La dichiarazione degli oneri relativi alla sicurezza configura un elemento essenziale dell’offerta economica che non può ritenersi integrabile ex post mediante l’istituto del soccorso istruttorio e comporta l’esclusione dalla gara anche in assenza di una espressa sanzione prevista dalla legge o dal disciplinare.

Questo il principio espresso dal Tar Molise con l’ordinanza n. 147 del 31 ottobre 2016, con la quale è stata respinta la domanda cautelare proposta da una ditta che era stata esclusa da una gara indetta mediante procedura negoziata (ex art. 36, comma 2 lett. b) e art. 216, comma 9, del d.lgs. 50/2016) mediante R.d.O. MEPA.

Come evidenziato dai giudici amministrativi il nuovo Codice degli appalti e, nello specifico, l’articolo 95, comma 10 statuisce che “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Tale disposizione prevede in via generalizzata l’obbligo di immediata dichiarazione degli oneri relativi alla sicurezza già in fase di predisposizione dell’offerta economica, proprio al fine di garantire la massima trasparenza dell’offerta economica nelle sue varie componenti, evitando che la stessa possa essere modificata ex post nelle sue componenti di costo, in sede di verifica dell’anomalia, con possibile alterazione dei costi della sicurezza al fine di rendere sostenibili e quindi giustificabili le voci di costo riferite alla fornitura del servizio o del bene.

A tal proposito si evidenzia che la procedura informatica del MePa per l’inserimento dei dati relativi all’offerta economica prevede espressamente un campo dedicato alla indicazione dei costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa.

L’impostazione già configurata è che i costi siano pari a zero.

E’ necessario, quindi, che l’operatore economico compili tale apposito campo, modificando la cifra di default pari a “Euro 0,00”, essendo tale adempimento obbligatoriamente richiesto sia dalla normativa disciplinante la materia degli appalti sia dal modello di offerta previsto dal MEPA.

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