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Campania, del. n. 333 – Utilizzo avanzo di amministrazione per ripiano perdite società


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di destinare parte dell’avanzo di amministrazione libero a spese di investimento ed al ripiano delle perdite della società a totale capitale pubblico che provvede alla gestione di servizi pubblici locali essenziali dell’ente.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 333/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 ottobre, hanno evidenziato che alla luce dell’articolo 187 del Tuel e del principio contabile applicato della competenza finanziaria (principio 9.2 dell’allegato 4.2) è possibile individuare “un preciso ordine di priorità per l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione e la ratio sottesa a detta regola va ravvisata nell’esigenza di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio

Come evidenziato dai magistrati contabili, il ripiano di perdite della società partecipate da parte dell’ente ha notevole incidenza sul bilancio dell’ente e sulla corretta formazione dello stesso.

A tal proposito, l’articolo 14, comma 5, del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016) prevede specifici limiti, disponendo che “Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, ne’ rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purchè le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma”.

Inoltre, l’art. 21 (Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali) prevede, in correlazione alle dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati (aziende speciali, istituzioni e società), uno stanziamento figurativo di spesa da far rifluire, al termine di ciascun esercizio considerato, nell’avanzo vincolato, in modo da garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio futuri dell’ente, distinguendo tra:

  • l’ipotesi di organismi che hanno fatto registrare una perdita, dopo precedenti bilanci in utile, oppure che hanno riportato un risultato negativo superiore alla media del triennio precedente (peggioramento dei conti)
  • il caso di una perdita nell’ultimo bilancio disponibile, inferiore alla media del triennio precedente (miglioramento dei conti), cui corrisponde una modalità di calcolo più agevolata degli accantonamenti in parola.

E’ chiaro che solo una protratta situazione di disavanzo economico societario, resa evidente da bilanci in  progressiva perdita, tale da integrare i presupposti previsti ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2447 e 2448 del c.c. (come si desume dall’inciso “nel caso in cui l’ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione”) rende possibile l’intervento dell’ente pubblico che voglia rimuovere la causa di scioglimento e liquidazione della società.

In tal caso l’Amministrazione deve indicare le motivazioni economiche per cui non operi lo scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 c.c., ma si propenda per la ricapitalizzazione.

Resta fermo, per l’ente, l’obbligo di alimentare il fondo in parola, che costituisce comportamento di sana gestione finanziaria espressamente codificato dalla norma.

Si segnala il ns. seminario di studi “Società: le scadenze e gli adempimenti dopo il d.lgs.175/2016” in programma a Firenze il 27 gennaio 2017.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-campania-del-n-333-16


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