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Danno erariale da illecita gestione dell’affidamento della piscina comunale


Il dirigente che non esige l’adempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul concessionario, precisati in modo chiaro ed esaustivo dal capitolato speciale d’appalto, risponde delle spese illegittimamente sostenute dal comune.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. giur. Sardegna, con la sentenza n. 196 depositata il 20 ottobre 2016.

Nel caso di specie il dirigente, su indirizzo della Giunta comunale, aveva attivato una gara informale ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 163/2006 mediante invito degli operatori economici che avevano manifestato il loro interesse, a seguito di precedente indagine esplorativa, all’affidamento in concessione della gestione della piscina comunale.

Nello specifico, le clausole riportate nello schema di convenzione, tutte riproducenti le previsioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, prevedevano, a carico del gestore, il pagamento di un canone, di tutte le utenze (con obbligo di voltura dei contratti di fornitura e/o di utenza per tutta la durata della concessione), e della manutenzione ordinaria dell’impianto.

Espletata la gara ed aggiudicata in via definitiva la concessione in gestione dell’impianto, il dirigente aveva autorizzato l’esecuzione anticipata del contratto mediante sottoscrizione del verbale di consegna dell’impianto sportivo, senza esigere la prestazione della garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio né pretendere che la concessionaria provvedesse con tempestività alla voltura di tutte le utenze relative al funzionamento dell’impianto, i cui consumi erano così rimasti a carico del Comune fino alla risoluzione consensuale del rapporto (avvenuto dopo circa 9 mesi).

Come evidenziato dai giudici contabili, prima della consegna per l’avvio anticipato del contratto il dirigente avrebbe dovuto esigere la presentazione della garanzia fideiussoria per avere almeno uno strumento negoziale idoneo a proteggere gli interessi dell’ente in caso di inadempimento degli obblighi a carico del concessionario.

Inoltre, dopo la consegna della piscina, avrebbe dovuto esigere immediatamente l’adempimento degli obblighi negoziali precisati in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale d’appalto tra cui, in particolare, la voltura di tutte le utenze.

Al dirigente sono state, altresì, addebitate le spese sostenute dall’ente per l’acquisto di accessori per piscina in quanto tale onere, ai sensi del capitolato speciale d’appalto, faceva parte degli obblighi di manutenzione ordinaria del concessionario dell’impianto.

Leggi la sentenza
cc-giur-sardegna-sent-n-196-16


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