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Verifica di congruità dell’offerta: anche la commissione è organo della stazione appaltante


Stante l’intervenuta abrogazione degli articoli 120 e 121 del d.p.r. 207/2010 e, soprattutto, la mancata emanazione, allo stato, delle linee guida sui compiti specifici del RUP (ex articolo 31, comma 5, del d.lgs. 50/2016) la valutazione sulla congruità dell’offerta può essere legittimamente effettuata dalla commissione giudicatrice in qualità di organo, ancorché straordinario, della stazione appaltante.

Questo il principio espresso dal Tar Basilicata, Potenza, con la sentenza n. 944 del 5 ottobre 2016, con la quale è stato respinto il ricorso presentato da una società che era stata esclusa all’esito del sub-procedimento di verifica di congruità dell’offerta.

Nello specifico, la società aveva contestato l’incompetenza assoluta della commissione di gara a procedere a tale verifica.

Il Nuovo Codice Appalti disciplina le modalità di individuazione e valutazione delle offerte anormalmente basse all’articolo 97.

Come in precedenza, le modalità di calcolo della soglia di anomalia sono diverse a seconda che il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso o quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso di contratti pubblici da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono giudicate anomale le offerte che sia per la componente tecnica sia per quella economica ottengano un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara (comma 3).

Pertanto, la condizione di anomalia si verifica solo in presenza del contemporaneo superamento della “DOPPIA SOGLIA” di anomalia, ovvero:

  • i punti relativi al prezzo sono ≥ ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando;
  • i punti relativi a tutti gli altri elementi di valutazione sono ≥ ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando.

In altri termini, è anomala l’offerta che ottiene un punteggio alto sul piano tecnico e, contemporaneamente, un punteggio alto relativamente all’offerta economica in virtù di un ribasso consistente.

La novità introdotta dal Nuovo Codice riguarda le modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso.

In tal caso, è previsto l’obbligo di sorteggiare in seduta pubblica uno tra cinque metodi per il calcolo della soglia di anomalia al dichiarato fine “di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia” (comma 2).

Il comma 6, con una clausola generale valida per entrambe le ipotesi, stabilisce poi che la stazione appaltante può procedere in ogni caso alla valutazione della congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa (previsione speculare a quanto già disposto dall’articolo 86, comma 3, dell’abrogato d.lgs. 163/2006).

In relazione a tale previsione, il consolidato orientamento giurisprudenziale ha chiarito che la scelta della stazione appaltante di procedere a verifica facoltativa della congruità dell’offerta non deve essere particolarmente motivata e può essere sindacata solo in caso di macroscopica irragionevolezza.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, l’articolo 97 non riserva espressamente al RUP la conduzione del procedimento di valutazione dell’offerta anomala (la disposizione si riferisce alla “stazione appaltante”).

Pertanto, in mancanza della formalizzazione della linea guida Anac sui compiti del RUP, la commissione aggiudicatrice, ancorchè organo temporaneo e straordinario, può adempiere a tutti gli adempimenti necessari alla formale chiusura della gara pubblica, ivi compresa la verifica delle offerte sospette di anomalia.

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