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Individuazione opere “superspecialistiche”: sospeso il decreto ministeriale


La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, con decisione n. 1953 de 21 settembre 2016, ha sospeso, in attesa di ulteriori approfondimenti da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle memorie presentate da Finco ed Ance, l’espressione del parere sullo schema di decreto recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Tale schema di decreto individua l’elenco delle opere cosiddette “superspecialistiche” per le quali, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del nuovo Codice degli appalti, non è ammesso il ricorso all’avvalimento qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione dei lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, anche opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, nell’ipotesi in cui il valore di tali opere superi il 10% del complesso dei lavori.

Tale elenco di opere “superspecialistiche” assume rilievo anche ai fini del subappalto, atteso che l’articolo 105, comma 5 del nuovo Codice dispone che il ricorso a tale strumento, in relazione alle predette opere, non possa superare “il trenta per cento dell’importo” complessivo dei lavori oggetto dell’appalto o della concessione dei lavori.


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