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Puglia, del. n. 152 – Debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva di condanna


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’istituto giuridico del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva previsto dall’articolo 194, comma 1, lett. a) del Tuel.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 152/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 ottobre, hanno ribadito che nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l’an e il quantum del debito, poiché l’entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Di conseguenza, il valore della delibera del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso.

Come ribadito dai magistrati contabili, nel caso di sentenze esecutive e di pignoramenti, è obbligatorio procedere con tempestività alla convocazione del Consiglio comunale per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali (nonché il rischio di azioni esecutive, considerato che il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo comporterebbe l’avvio delle procedure esecutive nei confronti della p.a.).

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-puglia-del-n-152-16


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