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Aran: risultato erogabile solo con obiettivi effettivamente assegnati e entro i limiti del CCNL


L’Aran è recentemente intervenuta con due pareri (Aran RAL_1858 e 1868) circa i presupposti e limiti all’erogazione della retribuzione di risultato delle P.O.

Secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3 del Ccnl. 31/3/1999 “L’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale”.

In primo luogo, circa i limiti entro i quali è possibile riconoscere la retribuzione di risultato, l’Aran ha evidenziato che le percentuali minima (10%) e massima (25%) fissate dalla norma sopra citata non sono in alcun modo modificabili in sede decentrata, stante il carattere di generalità della previsione per tutte le amministrazioni e la mancanza di altra disposizione contrattuale che preveda e legittimi una eventuale deroga delle stesse.

Tale materia, peraltro, in base alla vigente disciplina contrattuale, non forma in alcun modo oggetto di contrattazione integrativa.

Relativamente ai presupposti e alle modalità per l’erogazione del risultato, l’Aran chiarisce che tale emolumento può essere corrisposto solo a seguito di valutazione annuale positiva, espressa e certificata dall’OIV, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti dal titolare di P.O., in relazione agli obiettivi annualmente assegnati allo stesso come predefiniti nel PEG o dagli altri strumenti programmazione adottati dall’ente.

La mancanza degli obbiettivi determinerebbe l’impossibilità di valutare i risultati conseguiti, dato che essi rappresentano i criteri oggettivi sulla base dei quali effettuare la valutazione stessa.

La disciplina contrattuale non prevede, anche in tale ipotesi, alcuna possibilità di deroga.

 


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