Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Toscana, del. n. 144 – Indennità amministratore unico di una società a partecipazione pubblica


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione e applicazione dell’articolo 4, commi 4 e 5 del d.l.  95/2012 secondo cui, dal 1° gennaio 2015, i compensi degli amministratori, tra l’altro, delle società a totale partecipazione pubblica, non possono superare l’80% del costo sostenuto nel 2013.

L’ente ha premesso che l’amministratore unico della società aveva provveduto volontariamente, in ragione delle minori attività da svolgersi all’epoca, a ridursi il compenso (deliberato dall’assemblea societaria nel 2012).

Venute meno le circostanze che avevano indotto l’amministratore a proporre egli stesso, per senso di responsabilità, la temporanea riduzione, è intendimento dell’ente deliberare un compenso dell’amministratore unico come quello deliberato nel 2012.

In particolare l’ente ha chiesto se per “costo complessivamente sostenuto” debba intendersi il compenso di fatto pagato nel 2013 o quello deliberato per il 2013 ma pagato negli anni successivi.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 144/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 settembre, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto in quanto diretto alla risoluzione di un caso concreto.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-toscana-del-n-144-16


Richiedi informazioni