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Toscana, del. n. 141 – Volontariato con assicurazione a carico dell’ente: illegittimo


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di assumere gli oneri relativi alla stipula di apposite polizze assicurative dirette a fornire copertura dai rischi di infortunio, malattia e responsabilità verso terzi per cittadini che intendono prestare servizio volontario a titolo individuale.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 144/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 settembre, hanno chiarito non solo che non è possibile estendere a volontari che prestino la propria opera in favore di pp.aa. regole, istituti e provvidenze dettate per i lavoratori dipendenti, ma che una attività di volontariato in favore di pp.aa. non è neppure legittima, e quindi possibile, al di fuori dei precisi e rigorosi schemi operativi dettati dalla legge 266/1991.

La legge prevede che i lavoratori dipendenti (pubblici o privati) godano di copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni.

Essa si compendia nella previsione dell’erogazione, in caso di malattia o infortunio, di un’indennità sostitutiva della remunerazione (in caso di infortunio sul lavoro anche di una indennità per gli eventuali postumi permanenti), a carico del datore di lavoro e/o di specifici ed appositi fondi pubblici (Inps, Inail).

Anche la copertura per la responsabilità civile verso terzi costituisce una previsione – peraltro eccezionale, a fronte dell’inequivoca previsione dell’art. 28 Cost., secondo cui i funzionari e dipendenti pubblici sono direttamente responsabili verso i terzi secondo le leggi penali, civili ed amministrative – fondata su specifiche (ed eccezionali) ipotesi contemplate nei contratti collettivi, e, dunque, comunque limitata all’ambito di un rapporto lavorativo in senso proprio.

Di conseguenza, l’estensione a dei volontari di previsioni dettate per il lavoratore dipendente appare ipotesi del tutto ingiustificata e priva di qualsiasi giuridico fondamento.

Come evidenziato dai magistrati contabili, il sistema delineato dalla “legge quadro sul volontariato” (legge 266/1991), disciplinando compiutamente i vari aspetti dell’esplicarsi delle attività di volontariato, prevede che:

  • l’attività di volontariato è svolta solo nell’ambito di apposite organizzazioni, aventi determinate caratteristiche strutturali e funzionali;
  • le pp.aa. possono avvalersi di volontari solo ed esclusivamente nel quadro di specifiche convenzioni stipulate con le relative organizzazioni, rectius con quelle tra di esse che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, siano iscritte in specifici registri regionali.

E’, dunque, da ritenersi escluso in radice un autonomo ricorso delle pp.aa. a prestazioni da parte di volontari “a titolo individuale”, perché la necessaria “interposizione” dell’organizzazione di volontariato iscritta nei ridetti registri regionali non ammette deroghe od eccezioni di sorta.

Il soggetto tenuto a stipulare il contratto per la copertura assicurativa dei volontari (cui dev’essere provveduto sempre, anche allorché non si operi, previa convenzione, a favore di una pp.aa.) è e deve sempre essere l’organizzazione di volontariato.

Nel caso di convenzione, ex articolo 7 della legge 266/1991, gli oneri relativi alla relativa copertura devono gravare sull’ente.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-toscana-del-n-141-16


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