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Progettisti esterni: esclusa la giurisdizione contabile per i difetti riguardanti la progettazione


Il progettista dell’opera pubblica svolge un incarico meramente privatistico di prestazione d’opera professionale da cui non nasce alcun rapporto di servizio con la pubblica amministrazione committente che sia idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei Conti.

Di conseguenza, sugli eventuali danni subiti dall’amministrazione, a causa di una progettazione inidonea o inadeguata commissionata a progettisti esterni, la competenza a giudicare resta in capo al giudice ordinario.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18691 depositata il 23 settembre 2016.

Nel caso di specie il comune era stato condannato in sede civile al risarcimento dei danni subiti dall’impresa appaltatrice a causa della inidoneità e inadeguatezza della progettazione dei lavori dalla stessa eseguiti per conto dell’ente.

Per il pregiudizio subito dall’ente, la procura contabile aveva convenuto in giudizio i professionisti incaricati della progettazione dell’opera, per gli errori e le carenze progettuali agli stessi imputabili.

La Suprema Corte ha ribadito che presupposto e criterio per l’incardinamento della giurisdizione contabile della Corte dei Conti in relazione alla posizione dell’autore responsabile del danno erariale è l’esistenza di un rapporto di servizio quale inserimento funzionale-organizzativo dell’autore del fatto dannoso nella compagine amministrativa della pubblica amministrazione.

Tale rapporto di servizio è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo alla pubblica amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della medesima pubblica amministrazione, nella cui organizzazione, perciò, si inserisce, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali, cui l’attività medesima, nel suo complesso, è preordinata (Cass. sez. un. 15599/2009; 22652/2008; 24002/2007; 22513/2006; 1377/2006).

In considerazione del fatto che l’attività del progettista assume rilevanza pubblica solo in forza dell’approvazione dell’elaborato progettuale da parte dell’ente pubblico committente, deve escludersi qualsiasi possibilità di un inserimento del professionista privato nell’apparato organizzativo e/o nell’iter procedimentale dell’amministrazione.

Il rapporto che lega, dunque, il progettista all’amministrazione, come più volte affermato anche dal giudice contabile, è di tipo privatistico, atteso che tra i due soggetti viene stipulato un contratto d’opera professionale.

Pertanto, nel caso in cui vengano riscontrati errori nella progettazione dell’opera, qualora l’incarico sia affidato a un libero professionista individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, per le controversie risarcitorie proposte dall’amministrazione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Diversa, invece, è la responsabilità del professionista che abbia svolto la funzione di direttore dei lavori per una amministrazione appaltante (il conferimento dell’incarico a un soggetto esterno, si precisa, deve avvenire con le modalità di cui all’articolo 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016 e nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 24, comma 5, del Codice).

In linea generale, il Direttore dei Lavori, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal Rup, opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto (articolo 101, comma 3, del d.lgs. 50/2016).

Il Direttore dell’esecuzione rappresenta, quindi, nei confronti dell’impresa, l’amministrazione committente e la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere di cooperazione della stazione appaltante con l’impresa aggiudicatrice, dall’altro, del potere di ingerenza e di controllo dell’amministrazione sull’esecuzione del contratto.

Tutto questo fa sì che l’operato del direttore dei lavori non possa essere scisso dalla volontà propria dell’ente per il quale opera, di modo che ogni fatto posto in essere dal direttore dei lavori è fatto dell’amministrazione committente, con conseguente insorgenza del rapporto di servizio e assoggettamento al giudice contabile con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell’esecuzione dell’incarico stesso.


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