Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Liguria, del. n. 79 – Acquisto di immobile: indispensabilità e indilazionabilità


Un sindaco ha chiesto se le limitazioni previste dall’articolo 12, comma 1-ter, del d.l. n. 98/2011 trovino applicazione anche nei confronti di accordi conclusi, prima dell’entrata in vigore della medesima disposizione, tra un Comune e l’Agenzia del Demanio ex articolo 15 della legge 241/1990 in forza dei quali il Comune si sia impegnato ad acquistare uno o più immobili.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 79/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 ottobre, hanno ricordato che l’articolo 12 del d.l. n. 98/2011 ha introdotto, limitatamente all’anno 2013, una peculiare fattispecie di impossibilità giuridica all’acquisto di immobili.

Per gli esercizi successivi, invece, è previsto, quale requisito condizionante l’acquisto, l’indispensabilità e l’indilazionabilità del medesimo.

Si tratta di una condicio iuris, la cui assenza è ostativa all’acquisto di immobili, finalizzata al conseguimento dell’assoluta priorità di riduzione del patrimonio immobiliare in capo alla p.a.

Tale disposizione deve ritenersi estesa anche agli obblighi assunti, precedentemente all’entrata in vigore della norma, mediante accordi ad oggetto pubblico.

Pertanto l’ente che, prima dell’entrata in vigore della norma, si sia impegnato ad acquistare beni immobili mediante strumenti privatistici (contratto preliminare) o pubblicistici (accordi di programma), può liberarsi da tale impegno qualora verifichi che l’acquisto di tali immobili non sia effettivamente indispensabile o indilazionabile per il perseguimento delle proprie funzioni istituzionali.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-liguria-del-n-79-16


Richiedi informazioni