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Lombardia, del. n. 256 – Fondo somme incassate per oneri di urbanizzazione secondaria


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 73 della legge regionale 12/2005 che impone, tra l’altro, all’amministrazione l’incremento di un fondo da iscrivere in bilancio, in una quota non inferiore al 8% del valore delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dal privato a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria e del valore delle aree cedute per la realizzazione delle suddette opere.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 256/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 settembre, hanno chiarito che, in mancanza di versamenti nelle casse del comune, il fondo stesso può (anzi deve) essere incrementato con risorse che il comune avrebbe potuto utilizzare per realizzare le suddette opere (con l’esclusione di mutui, dell’avanzo vincolato per legge ed altre risorse comunque vincolate per determinate spese).

L’incremento del fondo, nel bilancio, dovrà avvenire quando le opere realizzate dal privato saranno consegnate al comune, ovvero nel caso di inadempimento del privato, quando saranno incassati gli introiti della fideiussione che garantisce le obbligazioni della convenzione o dell’atto unilaterale d’obbligo.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-lombardia-del-n-256-16


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