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Giurisdizione contabile: estensione anche alla posizione del contraente-privato


Il soggetto privato, “controparte” negoziale dell’amministrazione, può essere chiamato a rispondere dinanzi alla Corte dei conti per il danno arrecato alla pubblica amministrazione o alla società in house qualora la sua condotta si rilevi determinante alla realizzazione di tale danno.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14040 depositata l’8 luglio 2016.

Nel caso di specie la procura aveva convenuto in giudizio il Direttore e i dirigenti di una società, qualificata come società in house, per il danno erariale derivante dalla illegittima modalità di assunzione di personale (in numero molto consistente), avvenuta nonostante l’esplicito divieto stabilito dall’ente socio.

La procura aveva altresì ritenuto responsabile del danno arrecato all’erario pubblico (ente socio – società partecipata) il soggetto privato che, in virtù di accordi negoziali con la società partecipata, aveva svolto l’attività di selezione, formazione ed inserimento del personale, traendone un ingiusto profitto.

La Suprema Corte, oltre a ribadire la giurisdizione contabile per i danni arrecati al patrimonio di una società in house da parte degli organi sociali, sembrerebbe aver “esteso” la giurisdizione della Corte dei conti anche alla posizione del privato che, dunque, può essere chiamato a rispondere per danno erariale con riferimento ad accordi corruttivi intervenuti con il funzionario che ha agito per l’ente di appartenenza.

In altri termini il privato che partecipa al disegno delittuoso è responsabile “per danno erariale” nella misura in cui la sua azione risulti determinante per la realizzazione del danno alla pubblica amministrazione o alla società in house.

Per giustificare detta “estensione” della giurisdizione contabile anche nei confronti del soggetto privato – “controparte” negoziale della società in house – le Sezioni Unite hanno richiamato la giurisprudenza in punto di giurisdizione contabile per i casi di indebita percezione di contributi pubblici da parte di privati (Cass. Civ. sez. un. 3 marzo 2010, n. 5019; Cass. Civ. sez. un. 1 marzo 2006, n. 4511).


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