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Permessi retribuiti per assistenza disabili: il convivente è equiparato al coniuge


E’ costituzionalmente illegittima la norma contenuta nell’art. 33, comma 3, della legge 104/1992 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

E’ quanto ha affermato la Corte Costituzionale con sentenza n. 213/2016

La Corte Costituzionale ha stabilito che possono usufruire dei 3 giorni di permesso mensile retribuito anche i conviventi dei cittadini disabili ritenendo, appunto, “irragionevole che nell’elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile” previsto dalla Legge 104 “non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità”.

Secondo la Consulta tale esclusione non troverebbe fondamento nella ratio della norma che mira a tutelare il diritto alla salute psico-fisica di ogni cittadino con handicap, diritto che deve essere garantito e tutelato, ai sensi dell’articolo 32 della costituzione, “sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale”, intesa come “ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione” (C. Cost. , sentenza 183/2010).

In base alla sentenza della Corte di Cassazione, l’esclusione dei conviventi dal beneficio di permesso dal lavoro e assistenza al cittadino con handicap viola gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.


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