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Concorsi pubblici: legittima l’esclusione per procedimenti penali in corso


Gli enti locali nell’espletamento di procedure concorsuale possono legittimamente inserire nel bando la clausola che i partecipanti non devono avere procedimenti penali in corso.

La legittimità di questa disposizione, pur in mancanza di una norma di legge che lo preveda, è da ricercare nell’ambito della discrezionalità riconosciuta ai comuni in tale materia.

E’ questo il principio affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 3542 dell’8 agosto 2016.

Regioni e enti locali, in materia di concorsi, sono tenuti a dare applicazione ai principi dettati dall’articolo 35 del d.lgs. 165/2001 e non sono obbligati all’applicazione del regolamento previsto per le amministrazioni statali di cui al Dpr n. 387/1994.

Secondo il Consiglio di Stato le amministrazioni possono autonomamente inserire nelle norme regolamentari previsioni a condizione che non si tratti di scelte “irragionevoli o macroscopicamente contrarie ai principi dell’ordinamento”.

Nel caso di specie, l’inserimento della clausola di non avere procedimenti penali pendenti appare ragionevole e definita congrua rispetto “ad un’esigenza di difesa avanzata dell’Amministrazione”. Secondo il collegio, pertanto, è legittimo che l’ente stabilisca l’inserimento di questa clausola se intende tutelare preventivamente il possibile manifestarsi di circostanze che siano suscettibili di arrecare danno all’interesse pubblico. Ciò, in particolare, nel caso in cui gli illeciti penali siano connessi con l’impiego da assumere.


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