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Legittima la revoca del concorso pubblico giustificata da ragioni di ordine organizzativo


La revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso quando, per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e quindi per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, non si rende più necessaria la copertura del posto messo a concorso.

Questo il principio espresso dal Tar Puglia, Lecce, con la sentenza n. 1437 del 13 settembre.

Nel caso di specie, a seguito della conclusione dell’iter concorsuale e della pubblicazione della relativa graduatoria, il segretario generale, dopo aver rilevato alcune violazioni della lex specialis della procedura (in tema di: termini per l’effettuazione delle prove; tempi di espletamento delle prove scritte; materie sulle quali dovevano vertere i test preselettivi), aveva ritenuto gli atti della medesima non suscettibili di approvazione.

L’amministrazione aveva quindi deciso di ritirare gli atti del concorso, anche in ragione della scelta di pervenire a una rideterminazione del proprio assetto organico (tale da comportare, tra l’altro, la soppressione dei posti messi a concorso).

La giurisprudenza amministrativa è del tutto pacifica nel ritenere che l’amministrazione possa procedere alla revoca di una procedura concorsuale in presenza di fondati motivi di pubblico interesse (da indicare nel provvedimento) che sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente l’inopportunità (Cons. Stato, sent. n. 1343/2015, n. 73/2015, n. 136/2014).

Con riferimento all’onere di motivare la decisione di agire in autotutela, la revoca o l’annullamento d’ufficio di un pubblico concorso richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale si sia completato e perfezionato con l’intervento della presa d’atto della graduatoria, seguito dall’invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall’affidamento del concorrente chiamato al lavoro (Tar Toscana, sent. n. 6037/2003).

Viceversa, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l’interesse pubblico antagonista, a fronte dell’insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela.

Ciò in quanto, fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento.

In tali ipotesi al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l’indennizzo di cui all’articolo 21-quinquies della legge 241/1990 in quanto la norma sancisce l’obbligo dell’amministrazione di provvedere all’indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso (Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar. Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n.  1646/2012).


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