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Umbria, del. n. 71 – Mobilità di interscambio: necessaria la corrispondenza tra i profili


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’interpretazione della normativa che disciplina la mobilità per interscambio tra amministrazioni, che fa seguito alla domanda congiunta di trasferimento di due dipendenti, quando tale mobilità abbia ad oggetto personale inquadrato nelle categorie B1 e B3, con differente trattamento economico.

L’ente ha evidenziato che sarebbe comunque garantita l’invarianza della spesa pubblica complessiva (in quanto l’incremento della spesa per uno dei due enti sarebbe compensato dalla minore spesa per l’altro ente).

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 71/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 settembre, hanno ribadito che sia per la mobilità volontaria (art. 30 e ss. Del d.lgs. 165/2001) che per quella per interscambio (art. 7 del D.P.C.M. 325/1988) il legislatore richiede la presenza di profili professionali di profili professionali corrispondenti, in quanto la procedura di mobilità deve essere ispirata al complessivo conseguimento della neutralità finanziaria per le amministrazioni coinvolte.

Le disposizioni del CC.NN.LL. del 31 marzo 1999 del comparto enti locali suddivide il personale dipendente in quattro categorie, denominate rispettivamente A, B, C, e D (art. 3), con progressione economica interna alle stesse, cosicché, ad esempio, per la categoria B, vi è un trattamento economico tabellare iniziale differente fra la posizione economica B 1 e quella B 3.

L’individuazione, nel caso concreto, dell’eventuale corrispondenza tra i due profili professionali indicati dall’ente (B1 e B3, con omogeneità di mansioni, ma differente trattamento economico) è tuttavia materia riservata dalla legge alla contrattazione collettiva e dunque alla competenza dell’ARAN.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-umbria-del-n-71-16


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