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Lombardia, del. n. 240 – Cessione di immobili in cambio di opere (art. 191 del d.lgs. 50/2016)


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 7, comma 5, del d.l. 78/2015 secondo cui la quota del 10% dei proventi derivanti dall’alienazione di beni immobili deve essere destinata all’estinzione anticipata dei mutui.

In particolare l’ente ha chiesto se tale norma si applichi solo nel caso di alienazione a mezzo di asta pubblica di beni di proprietà comunale, e non anche nel caso in cui l’immobile sia oggetto di trasferimento quale corrispettivo per lavori (ex articolo 191 del d.lgs. 50/2016).

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 240/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 settembre, hanno evidenziato che tale disposizione presuppone che vi sia la corresponsione di una somma di denaro da finalizzare all’estinzione anticipata dei mutui.

La fattispecie di cui all’articolo 191 del d. lgs. n. 50/2016 (Cessione di immobili in cambio di opere) si sostanzia nel trasferimento della proprietà di beni immobili da parte dell’amministrazione aggiudicatrice a favore dell’affidatario a titolo di corrispettivo, totale o parziale, dei lavori.

In tal caso, mancando un flusso finanziario a favore del Comune, non risulta applicabile l’articolo 7, comma 5, del d.l. 78/2015, posto che manca la somma di denaro o, comunque, la quantità di beni fungibili da corrispondere al mutuante.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-lombardia-del-n-240-16


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