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Campania, del. n. 298 – Spesa per incarichi dirigenziali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del terzo comma dell’articolo 110 del Tuel in virtù del quale “il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale”.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 298/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 settembre, hanno evidenziato che la norma espressamente afferma che il trattamento economico e delle indennità per i contratti e il personale ex articolo 110 del Tuel non rientrano e non vanno imputati  al correlato “costo” (vale a dire,  il corrispondente monetario del fattore produttivo “personale”) finanziato nell’ambito del sistema dei “fondi” per la contrattazione decentrata.

Come ribadito dai magistrati contabili, l’uso tecnico del termine “costo” consente di riferire la deroga, indirettamente, al solo vincolo oggi previsto per il finanziamento dei “costi” di personale correlati al trattamento accessorio, ma non per gli altri limiti di legge alla “spesa” per il personale.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-campania-del-n-298-16


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