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Commissione giudicatrice: il parere del Consiglio di Stato sulle linee guida Anac


Il Consiglio di Stato, con il parere n. 1919 del 14 settembre 2016 ha svolto il richiesto esame sulle linee guida elaborate dall’Anac relative a “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici”.

Mentre la previgente disciplina contenuta nell’abrogato articolo 84 del d.lgs. 163/2006 prevedeva, come regola generale, la scelta di commissari “interni” alla stazione appaltante, il nuovo codice degli appalti ha optato per un sistema di preferenza per i commissari esterni alla stazione appaltante, selezionati fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (articolo 77 del d.lgs. 50/2016).

La norma contempla due fattispecie che consentono la nomina di commissari interni:

  • procedure di importo inferiore alla rilevanza europea;
  • procedure che non presentano particolare complessità (individuate nelle procedure svolte attraverso piattaforme elettroniche)

A tal proposito, la Commissione speciale ha evidenziato che la previsione normativa, ripresa dalle linee guida, che consente la nomina di commissari interni in presenza di appalti di “particolare complessità” deve essere interpretata in modo rigoroso, per evitare una possibile elusione dei principi di garanzia sottesi alla preferenza legislativa per i commissari esterni.

E’ quindi necessario che l’Anac provveda ad una elencazione puntuale delle fattispecie che potrebbero rientrare nell’ambito della suddetta eccezione.

Da evidenziare, inoltre, i rilievi formulati in merito alla previsione delle linee guida secondo cui, anche nel caso di ricorso a commissari interni, il Presidente deve sempre essere nominato facendo ricorso alla lista comunicata dall’Autorità.

Tale previsione, pur rispondendo maggiormente alla complessiva finalità di trasparenza perseguita dalla riforma, si pone in contrasto con la normativa primaria che non contempla tale obbligo.

Come evidenziato dalla Commissione speciale, la formulazione letterale della norma depone nel senso che all’amministrazione viene attribuito un ampio potere discrezionale di nomina di tutti i “componenti interni alla stazione appaltante”, incluso il Presidente.

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