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Puglia, del. n. 142 – Provinciali: riassorbimento obbligatorio anche in assenza di programmazione


Un sindaco ha chiesto se il comune sia obbligato ad assorbire nel proprio organico il personale dichiarato soprannumerario dalle province nonostante l’ente non abbia programmato assunzioni sia per il triennio 2014/2016 sia per il triennio 2015/2017 che, da ultimo, per il triennio 2016/2018.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 142/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 settembre, hanno chiarito che nell’ambito della procedura di riassorbimento del personale soprannumerario di cui all’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014 non assuma rilievo l’inserimento della capacità assunzionale nel fabbisogno triennale di personale dell’ente locale, mentre costituiscano un limite inderogabile il rispetto del patto di stabilità interno (pareggio di bilancio) e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’ente.

Tale disciplina si connota per una forte compressione delle capacità assunzionali dell’ente locale, compressione che non è limitata alle sole modalità di utilizzo delle risorse (necessariamente destinate al personale soprannumerario delle province), ma che si estende necessariamente anche alla decisione di utilizzare o meno le capacità assunzionali per il biennio 2015 e 2016.

Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe con il rimettere alla discrezionalità dell’ente locale il raggiungimento dell’obiettivo di riassorbimento del personale di area vasta, rischiando non solo di vanificare l’intero impianto della procedura di mobilità dettata ai commi 421 e seguenti dell’articolo 1 della legge 190/2014, ma finendo per contraddire la stessa natura cogente e derogatoria della disciplina in esame, come a più riprese ribadito dalla Sezione delle Autonomie.

L’omesso riferimento alla programmazione del fabbisogno nell’articolo 1 comma 424 non è privo di significato, atteso che l’attività programmatoria dell’ente locale arretra e diviene cedevole, in tal caso, a fronte della programmazione di più ampio respiro effettuata a livello nazionale mediante il disegno di riordino delle province e degli enti di area vasta e del correlativo trasferimento di funzioni e personale.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-puglia-del-n-142-16


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