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Gare telematiche: termini discrezionali per la presentazione delle offerte


Nelle gare telematiche, in assenza di indicazioni nel d.lgs. 50/2016, la fissazione del termine entro il quale, in concreto, va presentata l’offerta, rappresenta esercizio della discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile nei soli casi di illogicità manifesta.

Questo il principio espresso dal Tar Lombardia, Brescia, con la sentenza n. 1191 del 12 settembre 2016.

Nel caso di specie l’ente aveva indetto una procedura negoziata con modalità telematica per affidare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva inerente la realizzazione della nuova palestra, assegnando un termine di otto giorni.

Come osservato dai giudici amministrativi, l’articolo 79 del d.lgs. 50/2016, nel fissare i termini minimi per tutte le gare, non richiama l’articolo 58, che prevede appunto le gare telematiche.

La gestione informatizzata della gara risponde, infatti, ad un’esigenza semplificativa e di speditezza.

Di conseguenza la stazione appaltante è libera di fissare i termini per la presentazione delle offerte.

Tale scelta, tuttavia, lungi dall’essere arbitraria, deve comunque essere effettuata tenendo conto dell’oggetto della gara, nonché del tempo necessario ai concorrenti per preparare l’offerta e la documentazione a corredo.

Nonostante la brevità del termine assegnato (8 giorni), i giudici amministrativi hanno ritenuto legittima la scelta dell’amministrazione, considerato che, nel caso di specie, presentare l’offerta tecnica non era particolarmente gravoso.

 


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