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Veneto, del. n. 354 – Leasing in costruendo stipulato nel 2012: contabilizzazione della fase finale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di contabilizzazione della fase finale di un contratto di leasing in costruendo stipulato nel 2012, in relazione al quale l’ente ha esercitato l’opzione del riscatto.

In particolare l’ente ha chiesto se debbano trovare applicazione le prescrizioni contenute nel nuovo principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, secondo cui il debito deve essere rilevato in un ammontare pari all’importo oggetto di finanziamento, da iscrivere tra le “Accensioni di prestiti”, e l’acquisizione del bene deve essere registrata tra le spese di investimento.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 354/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 settembre, hanno ricordato che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il leasing finanziario genera, per definizione, debito pubblico e, come tale, deve essere rappresentato nelle scritture contabili degli enti.

Come chiarito dalla Sezione Autonomie con la deliberazione 26/2016, per i contratti stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2015, ai fini della loro contabilizzazione secondo il metodo finanziario o, in alternativa, patrimoniale, vanno considerate le caratteristiche concrete dell’operazione medesima e la collocazione dei tre rischi definiti dall’Eurostat nella decisione dell’11 febbraio 2004 nei rapporti tra contraente privato e contraente pubblico in applicazione dei criteri fissati dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 49/2011.

Pertanto, spetta all’ente analizzare, in concreto, l’operazione di leasing posta in essere: nel caso in cui la natura di tale operazione, in concreto e per effetto della valutazione della collocazione dei rischi nel rapporto tra contraente pubblico e contraente privato, dovesse risultare quella di un finanziamento finalizzato all’acquisto di un bene, la contabilizzazione delle poste, finanziarie e patrimoniali, generate dal contratto, a prescindere dall’epoca della stipulazione dello stesso, dovrà seguire il metodo c.d. finanziario.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-veneto-del-n-354-16


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