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La responsabilità connessa al mancato rispetto delle procedure di spesa


Il responsabile del servizio finanziario che dia corso, con la propria sottoscrizione, ad ordinativi di pagamento senza la previa verifica della esatta liquidazione e della documentazione della spesa, risponde delle gravi inesattezze nella liquidazione delle spese e nei relativi ordini di pagamento.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Piemonte, con la sentenza n. 248 depositata il 6 settembre 2016.

Nel caso di specie la Procura contabile aveva riscontrato una serie di irregolarità e violazioni della disciplina contabile in relazione ad alcuni mandati di pagamento emessi per conto del comune (duplicazione di mandati, mancanza o irregolarità della documentazione giustificativa della spesa, mancata indicazione del beneficiario, non riferibilità a soggetti esistenti, difformità nell’importo).

Come evidenziato dai giudici contabili, la norma generale della contabilità pubblica recata dall’art. 81, comma terzo, del R.D. n. 2440/1923 (recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”), applicabile al personale degli enti locali stante il rinvio di cui all’art. 93 TUEL, dispone, quanto alla responsabilità dei pubblici funzionari ordinatori di spese e pagamenti, che “Gli ordinatori secondari di spese pagabili in base a ruoli e ogni altro funzionario ordinatore di spese e pagamenti, sono personalmente responsabili dell’esattezza della liquidazione delle spese e dei relativi ordini di pagamento, come pure della regolarità dei documenti e degli atti presentati dai creditori.”

L’art. 185 del Tuel definisce ulteriormente i requisiti dell’ordinazione e del pagamento delle spese, disponendo che: “1. L’ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell’ente locale di provvedere al pagamento delle spese. 2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell’ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi: a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; b) la data di emissione; c) l’intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui; d) la codifica; e) l’indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA; f) l’ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore; g) la causale e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della spesa; h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore; i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.  3. Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell’impegno e della liquidazione, dal servizio finanziario, che provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.”

L’art. 184 del Tuel precisa gli obblighi del responsabile del servizio finanziario come segue: “Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure di contabilità pubblica, i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione” (comma 4).

In altri termini, il funzionario pubblico con funzioni di responsabile del servizio finanziario di ente locale, attraverso l’esercizio del potere di firma, è tenuto a svolgere un controllo formale e sostanziale sugli ordinativi di pagamento.

Le procedure di spesa previste dalla legge, oltre che dal regolamento di contabilità degli enti locali, sono volte ad assicurare il buon fine del pagamento, cioè che la somma indicata sul mandato sia accreditata al legittimo beneficiario, e che il pagamento stesso sia inequivocabilmente ricondotto all’ambito di una determinata procedura di spesa pubblica e quietanzato come tale.

Il rispetto delle suddette procedure di spesa è da considerarsi essenziale ai fini della legalità dell’azione amministrativa, pena la responsabilità personale del funzionario.

Leggi la sentenza
giur-piemonte-sent-n-248-2016


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